Le ammorsature e l'Europa
UNA METAFORA ARCHITETTONICA
(omaggio a Piero Calamandrei)
I falsi pacifisti e altri pusillanimi
di Orazio Garofalo e Massimo Celani
L’hanno scritto in tre – Eugenio Colorni, Ernesto Rossi, Altiero Spinelli – su un’isola dove erano confinati. È il manifesto di Ventotene, il progetto di un’Europa possibile e necessaria.
Era l’estate del ’41, molto preoccupante, per l’Italia, l’Europa, il mondo. Può aiutarci ad affrontare i tempi orribili nei quali siamo entrati.
(Elogio delle ammorsature)
(...) Rileggiamo i primi articoli della nostra costituzione e fermiamoci sull’11 (quante volte l’avremo sentito?): “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. È il ripudio dell’ottuso sovranismo per una prospettiva più ampia, la sola che può dare speranza.
Lo diceva bene Calamandrei: “Come gli architetti nel costruire parte di un edificio che dovrà esser compiuto nell’avvenire lasciano nella parete destinata a servire d’appoggio certe pietre sporgenti che essi chiamano ammorsature, cosi è concepibile che nella Costituzione italiana siano inserite, in direzione della federazione non ancor nata, cosiffatte ammorsature giuridiche, che potranno domani servire di raccordo e di collegamento con una più vasta costruzione internazionale: offerte unilaterali che mostreranno fin d’ora la nostra buona volontà, e che, funzionando oggi da invito e da esempio, potranno domani, quando il nostro richiamo sarà compreso, trasformarsi in intese e, via via, in aggregati sempre più solidi e più spaziosi “.
L’aggregato più solido e spazioso è l’Europa.
Non possiamo rinunciarvi per rinchiuderci in spazi nazionali asfittici e pericolanti, in balia di potenze economiche, politiche e militari che vediamo all’opera contro tutti i principi che abbiamo condiviso nella carta del Diritti fondamentali dell’Unione Europea: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza,
giustizia. Piero Calamandrei riuscì a cogliere, con una metafora architettonica alquanto singolare, questa tensione espansiva del testo costituzionale e, soprattutto, l’«ineludibilità storica dell’espansione dell’associazionismo internazionale» che, già alla fine degli anni ’40, era percepita come una scelta non più ritrattabile; il padre costituente, infatti, parlò di «ammorsature giuridiche» per indicare quelle disposizioni che, in un futuro, non ancora immaginabile o comunque non pienamente configurabile negli anni in cui operò la Costituente, sarebbero potute «servire di raccordo e di collegamento con una più vasta costruzione internazionale».
1 Questa visione sovrannazionale e comunitaria (e poi europea) del patto costituzionale rappresenta un’importante eredità per gli operatori giuridici e la classe politica di oggi; avendo a mente il formidabile percorso di integrazione europeo compiuto dal nostro paese, quelle ammorsature giuridiche, di cui parlava Calamandrei, sembrano aver raggiunto lo scopo prefissato. La previsione introdotta con la legge costituzionale n. 3 del 2001 s’inserisce in questa prospettiva generale, rappresentando, senza ombra di dubbio, un’evoluzione in senso migliorativo di quanto già auspicato dai padri costituenti.
Non a caso nel corso degli anni, dall'ammirazione reciproca nascerà una profonda amicizia, che farà dire a Bobbio di Calamandrei: «era quello che avrei voluto essere».
Succede però che l’ex premier Conte, nonostante l’infarinatura di cultura giuridica, ha poi rilanciato la sua richiesta su uno stop alle armi per Kiev: “Non credo che il governo italiano, dopo tre invii di forniture, si debba distinguere per continuare a riarmare l’Ucraina. Ci dicono gli esperti che l’Ucraina in questo momento è uno dei paesi più armati al mondo“.
Non che da ciò che resta del M5S ci saremmo aspettati qualcosa di diverso. Miopia e cinismo li hanno nei cromosomi. “Né destra, né sinistra”, con quell’antico assunto di base hanno sempre camuffato opportunismo e qualunquismo di fondo, autoeleggendosi a movimento post-ideologico e transpolitico.
1 Un «Ponte» per la democrazia. Lettere 1937-1956 di Norberto Bobbio, Piero Calamandrei, a cura di Marcello Gisondi, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2020
2 [ Gli artt. 10 e 11 Cost., il primo, statuendo la clausola internazionalistica e il secondo, accettando solennemente «limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni», rappresentano il “cuore” della scelta di apertura dei padri costituenti e la base del composito percorso intrapreso dall’Italia nel cammino d’integrazione europea e nel riconoscimento delle numerose Carte dei diritti elaborate in ambito internazionale (come, ad esempio, la CEDU o la Convenzione di Ginevra).
Alice Stevanato, Qualche considerazione sul contenuto materiale del limite della forma repubblicana alla luce di due recenti proposte di legge costituzionale di modifica dell’art. 117. in “Il Piemonte delle Autonomie”, Rivista quadrimestrale di scienze dell'Amministrazione, Anno VI, Numero 1 - 2019 Ginevra, sullo status di rifugiato del 1951). Le cose dette finora e, soprattutto, ciò che si potrebbe dire ancora su questo tema vastissimo, confermano che il principio internazionale potrebbe essere considerato un principio supremo, tale da resistere al procedimento di revisione costituzionale, in virtù dell’impronta espansiva dell’art. 139 Cost., più volte menzionata. L’intangibilità della vocazione internazionale si può accertare, non solo dalla collocazione degli artt. 10 e 11 Cost. nella prima parte della Costituzione, ma dalla constatazione che il principio in esame è visceralmente collegato a Repubblica, che non può (o sicuramente non può più) essere considerata una Repubblica democratica solo intra moenia, ma anche europea; peraltro, le scelte compiute dall’Italia, dal Trattato di Roma del 1957 in avanti, potrebbero confermare che il diritto costituzionale italiano non può considerarsi avulso dal processo di integrazione europeo. Uno dei risultati di questo lungo e complesso cammino è stato la creazione di un sistema parlamentare euro-nazionale, nel quale il Governo italiano opera contemporaneamente in due diversi contesti istituzionali (quello nazionale e quello europeo); ciò non descrive solamente dall’esterno la nostra forma di governo (e quindi la forma di Stato), ma la alimenta, la integra, diventandone, così, un suo aspetto costitutivo.
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